TRASPORTO DI BAMBINI SU AUTOCARRO
Questa particolare categoria di veicoli è interessante per l'argomento di cui si tratta perché gli "autocarri" sono definiti, dal nostro codice della strada all'art. 54/1° lettera d) ovvero sono:
"veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".
Alla luce di quanto esposto possiamo affermare che su un veicolo immatricolato come "autocarro" non potrà mai prendervi posto un minorenne perché è chiaro che non sarà possibile sostenere che un bimbo - o un infante - possa essere considerato "…persona addetta all'uso o al trasporto delle cose…" che vi sono sull'autocarro.
Tutto ciò ancorché nel rispetto del numero massimo di persone che l'autocarro è abilitato a trasportare così come indicato nella cara di circolazione: ciò che conta non è il numero di persone a bordo ma la loro funzione (cosa ci fa il bimbo sull'autocarro? Carica o scarica la merce? Crediamo sia impossibile sostenerlo).
Se l'autocarro è un furgone o un mezzo con cassone è palese che in cabina di guida NON si posa trasportare un bimbo - ma nemmeno un anziano, un disabile o la moglie, se questa non è addetta all'uso o al trasporto delle cose -; se esaminiamo i diffusi veicoli che, sebbene sembrino una vettura -come i fuoristrada, ad esempio - immatricolati come "autocarri", magari con 5 posti a sedere, troviamo le stesse limitazioni.
Anche su questi mezzi è vietato trasportare minori ancorché l'art. 172/1° c.d.s disponga che sui veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 t (categoria internazionale N1) - come per i fuoristrada - vi è l'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta eccetto che per gli occupanti i sedili posteriori. Detto questo sembrerebbe che i bimbi, se trattenuti da appositi sistemi, possano essere trasportati sugli autocarri ma la normativa italiana, proprio in virtù dell'art. 54/° lettera d) sopra richiamato, non consente il trasporto di bimbi perché non possono essere considerati "addetti all'uso o al trasporto delle cose".
ATTENZIONE quindi, sui fuoristrada, o altri veicoli simili alle autovetture, ma immatricolati autocarri NON è possibile trasportare bimbi, anche se trattenuti da seggiolini!!
Sanzione prevista: art. 82/8° c.d.s con sanzione di € 68,25 e ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione da 1 a 6 mesi.
Tali tesi sono supportate da 2 circolari Ministeriali sull'argomento autocarri e trasporto di persone, precisamente:
1. Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione e gli Affari del Personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi - n° M/2413-38 del 28/1/99;
2. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale - n° 300/A/1/34115/108/68 del 6/8/04.
Questa particolare categoria di veicoli è interessante per l'argomento di cui si tratta perché gli "autocarri" sono definiti, dal nostro codice della strada all'art. 54/1° lettera d) ovvero sono:
"veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse".
Alla luce di quanto esposto possiamo affermare che su un veicolo immatricolato come "autocarro" non potrà mai prendervi posto un minorenne perché è chiaro che non sarà possibile sostenere che un bimbo - o un infante - possa essere considerato "…persona addetta all'uso o al trasporto delle cose…" che vi sono sull'autocarro.
Tutto ciò ancorché nel rispetto del numero massimo di persone che l'autocarro è abilitato a trasportare così come indicato nella cara di circolazione: ciò che conta non è il numero di persone a bordo ma la loro funzione (cosa ci fa il bimbo sull'autocarro? Carica o scarica la merce? Crediamo sia impossibile sostenerlo).
Se l'autocarro è un furgone o un mezzo con cassone è palese che in cabina di guida NON si posa trasportare un bimbo - ma nemmeno un anziano, un disabile o la moglie, se questa non è addetta all'uso o al trasporto delle cose -; se esaminiamo i diffusi veicoli che, sebbene sembrino una vettura -come i fuoristrada, ad esempio - immatricolati come "autocarri", magari con 5 posti a sedere, troviamo le stesse limitazioni.
Anche su questi mezzi è vietato trasportare minori ancorché l'art. 172/1° c.d.s disponga che sui veicoli destinati al trasporto di merci con massa non superiore a 3,5 t (categoria internazionale N1) - come per i fuoristrada - vi è l'obbligo di utilizzare i sistemi di ritenuta eccetto che per gli occupanti i sedili posteriori. Detto questo sembrerebbe che i bimbi, se trattenuti da appositi sistemi, possano essere trasportati sugli autocarri ma la normativa italiana, proprio in virtù dell'art. 54/° lettera d) sopra richiamato, non consente il trasporto di bimbi perché non possono essere considerati "addetti all'uso o al trasporto delle cose".
ATTENZIONE quindi, sui fuoristrada, o altri veicoli simili alle autovetture, ma immatricolati autocarri NON è possibile trasportare bimbi, anche se trattenuti da seggiolini!!
Sanzione prevista: art. 82/8° c.d.s con sanzione di € 68,25 e ritiro della carta di circolazione per la successiva sospensione da 1 a 6 mesi.
Tali tesi sono supportate da 2 circolari Ministeriali sull'argomento autocarri e trasporto di persone, precisamente:
1. Ministero dell'Interno - Direzione Generale per l'Amministrazione e gli Affari del Personale, Ufficio Studi per l'Amministrazione Generale e gli Affari Legislativi - n° M/2413-38 del 28/1/99;
2. Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per la Polizia Stradale - n° 300/A/1/34115/108/68 del 6/8/04.