"È una piccola battaglia giuridica nella quale raccapezzarsi non è facile. Da una parte Autosock Operations, produttore norvegese di calze da neve, dall'altra il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti. In mezzo decreti, norme tecniche, certificazioni, regolamenti europei e tribunali, nella fattispecie quello amministrativo del Lazio che recentemente ha annullato una nota ministeriale, la numero 19882 dell'11 luglio 2012, che negava l'equivalenza delle calze da neve Autosock alle catene e agli pneumatici invernali e che, pertanto, non ne ammetteva l'utilizzo in alternativa in presenza del segnale "catene per neve obbligatorie".
La norma di riferimento. La disputa ha origini lontane nel tempo, ma sembrava chiarita una volta per tutte da un decreto ministeriale del maggio 2011 recante "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2". Una norma nella quale si stabilivano alcuni principi fondamentali:
1. I dispositivi supplementari di aderenza devono essere costruiti a regola d'arte;
2. Si presumono costruiti a regola d'arte i dispositivi conformi alla norma UNI 11313 (che ne stabilisce i requisiti di sicurezza e i metodi di prova);
3. I dispositivi fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea, in Turchia o in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) possono essere messi in commercio e utilizzati in Italia se garantiscono un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quelli conformi alla norma UNI 11313;
4. I dispositivi conformi alla norma austriaca ÖNORM V5117 soddisfano questo requisito.
Il parere del ministero. Un provvedimento che ha tagliato fuori le calze da neve, anche quelle prodotte dalla Autosock, conformi non alla norma V5117 ma alla V5121, riguardante in generale i "sistemi di controllo e di stabilità della trazione". Un concetto ribadito esplicitamente dal ministero poco più di un anno fa con la nota 19882 dell'11 luglio 2012 nella quale, in sostanza, si ribadiva che i dispositivi conformi alla V5121 "non si possono considerare equivalenti a quelli conformi alla V5117, ovvero alla UNI 11313, che sono riconosciuti in alternativa agli pneumatici da neve come idonei all'uso in presenza del segnale catene per neve obbligatorie".
Le obiezioni di Autosock. Una nota contestata da Autosock, che ha lanciato contro il ministero una raffica di accuse senza precedenti. Tra le altre, "difetto di motivazione", "eccesso di potere", "violazione ed erronea applicazione del decreto ministeriale", "erronea interpretazione", "violazione del regolamento CE 764/2008, "ostacolo alla libera circolazione delle merci", "seria e ingiustificata discriminazione dei produttori di dispositivi antislittamento alternativi". Il dicastero di piazza di Porta Pia non ha fatto una piega, limitandosi a sostenere che la norma V5121, paragonata alla V5117, "appare fortemente carente in termini di affidabilità dei requisiti prestazionali perché non prevede che i prodotti ad essa rispondenti siano sottoposti alla fondamentale prova di resistenza alla trazione sotto un carico di 4000N", prova "finalizzata a rilevare la resistenza del prodotto a carichi esterni senza subire deformazioni permanenti".
La sentenza del Tar annulla la nota ma non sospende la norma. Alla fine il Tar del Lazio ha accolto la domanda del produttore solo per quanto riguarda la difettosità della motivazione e ha annullando la nota del luglio 2012. "L'amministrazione", hanno scritto i giudici amministrativi nella sentenza, "non ha enunciato, come avrebbe dovuto, le ragioni dell'eventuale "non equivalenza" tra i dispositivi conformi alla norma V5117 (cioè le catene da neve, ndr) e quelli prodotti dalla Autosock, "muniti di marchio di qualità TÜV e di certificazione di conformità alla norma austriaca V5121 (riguardante in generale i "sistemi di controllo e di stabilità della trazione", il cui standard non differirebbe da quello V5117, concernente specificamente le catene da neve)".
Autosock canta vittoria: "calze utilizzabili in alternativa alle catene". Il risultato? Nulla cambia nella sostanza, visto che resta in vigore la norma di riferimento, cioè il decreto dell'11 luglio 2012. Ma, ed è questo il punto controverso, divergono le interpretazioni: secondo Autosock "il decreto ministeriale ammette l'utilizzo dei dispositivi supplementari di aderenza come le catene in tessuto Autosock, che garantiscono un livello di sicurezza nella circolazione stradale, di affidabilità e di informazione dell'utilizzatore equivalente a quello delle catene metalliche" essendo Autosock "l'unico produttore di catene da neve in tessuto che ha ottenuto le certificazioni TÜV-53219 e TÜV-53283". Secondo i legali dell'azienda norvegese, "i dispositivi legalmente prodotti e commercializzati nell'UE, in Turchia o in uno Stato membro dell'EFTA, possono essere legalmente utilizzati anche in Italia, in presenza del segnale che richiede l'utilizzo delle catene da neve, fino a quando il ministero non adotti un provvedimento che ne vieti l'utilizzo, se il prodotto in questione non garantisce un livello equivalente di sicurezza, affidabilità e informazione all'utilizzatore".
Il ministero ribadisce: "calze non utilizzabili in alternativa alle catene". Secondo il ministero, al contrario, tali dispositivi non possono essere considerati equivalenti alle catene proprio perché non conformi alla norma V5117 o alla UNI 11313, norme di riferimento tecnico del decreto ministeriale del 2011, quindi, non possono essere utilizzati in alternativa alle catene in presenza del segnale. Possono certamente essere prodotte, commercializzate e utilizzate, ribadiscono fonti ministeriali, ma non laddove è previsto l'obbligo di circolazione con pneumatici invernali o catene da neve. Anche perché il regolamento di attuazione del Codice della strada, all'articolo 120 comma 8 così recita: "Il segnale catene per neve obbligatorie deve essere usato per indicare l'obbligo di circolare, a partire dal punto di impianto del segnale, con catene da neve o con pneumatici da neve". E finché le calze non saranno formalmente considerate equivalenti alle catene...
Si aspetta un chiarimento definitivo. In estrema sintesi e semplificando al massimo, la controversia appare figlia di due diverse impostazioni giuridiche: in Italia è vietato ciò che non è permesso, altrove è permesso ciò che non è vietato. Ecco perché secondo il ministero le calze da neve non si possono usare in alternativa alle catene in presenza del segnale di obbligo finché non saranno formalmente approvate. Ecco perché secondo Autosock, invece, si possono liberamente usare finché non saranno esplicitamente vietate. In ogni caso i tecnici ministeriali hanno confermato a Quattroruote l'intenzione di ricorrere al Consiglio di stato contro la sentenza del Tar del Lazio. Insomma, la partita continua... "
Mario Rossi
Vi allego questa normativa a chi interessa