belpietro ha scritto:tanto per dare delle basi:
Art. 92.
Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata.
L'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità.
Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata.
Art. 93.
Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Le disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti.
Art. 94.
Ubriachezza abituale.
Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata.
Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcooliche e in stato frequente di ubriachezza.
L'aggravamento di pena stabilito nella prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze.
Art. 95.
Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.
Per i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 88 e 89.
appare subito che solo la ubriachezza preordinata è una aggravante (e dimostrarlo è dura).
mentre l'ubriachezza "consapevole" si limita ad esscludere la attenuante della diminuita capacità d'intendere.
il che, nel caso specifico della guida in cui l'ubriachezza non è una semplice causa di diminuzione della capacità di volere, ma anche una concreta concausa della diminuita sicurezza, è sbagliato (nel senso di utilità, non in senso morale)
Grazie del prezioso chiarimento!
Ciao