Manutenzione dell'auto nuova in garanzia.
(Normativa: la direttiva monti - regolamento europeo 1400)
Lo scopo della direttiva, tradotta in un regolamento europeo vincolante per tutti i paesi della Comunità Europea, è sostanzialmente contrastare le pratiche che limitano la possibilità dei consumatori di scegliere i propri fornitori.
Nel tempo la concorrenza tra i fabbricanti ha portato a concentrare l'attenzione del mercato sul prezzo e le condizioni d'acquisto ma obbligando i consumatori ad utilizzare le officine autorizzate per la manutenzione ordinaria.
In sostanza i costruttori hanno potuto spostare, per così dire parte dei ricavi dalla vendita al servizio obbligando i clienti all'acquisto dei ricambi di consumo a prezzi d'affezione al di fuori di ogni concorrenza.
Paradossalmente il prolungamento a due anni della garanzia ha rinforzato questa pratica. Con la direttiva monti puoi comprare l'auto dove preferisci e far eseguire la necessaria manutenzione dove meglio credi, purché l'officina risponda a precisi requisiti, disponga delle informazioni della casa ed utilizzi ricambi originali o di qualità corrispondente, senza che ti possa essere negata l?applicazione della Garanzia del Costruttore in caso di necessità.
Prima della entrata in vigore del Regolamento 1400 (Direttiva Monti), il Consumatore doveva sottostare a precisi vincoli per la manutenzione ordinaria, con costi fissati dalla Casa, al di fuori di ogni concorrenza; se anche un semplice tagliando veniva effettuato al di fiori della rete di Officine autorizzate, la Casa e per essa le Officine autorizzate, avrebbero negato l?applicazione della garanzia per qualsiasi pezzo.
Questa tradizione, a tutto vantaggio delle Case e delle Officine da esse stesse autorizzate, è stata giudicata dalla Comunità Europea in contrasto con la libera concorrenza, ed è stato quindi introdotto il Regolamento 1400.
Le innovazioni del Regolamento 1400 e del D.Lgs. 24 hanno come finalità primaria la tutela del Consumatore, nei riguardi del godimento della Garanzia di buon funzionamento rilasciata dalla Casa costruttrice del Veicolo.
Oggi il Consumatore può scegliere la soluzione più conveniente per lui, beneficiando dalla concorrenza tra le Officine delle reti ufficiali delle Case e quelle indipendenti, purché qualificate.
Questo Guida vi indica i nuovi diritti, e come fare per trarne il dovuto vantaggio.
Concetti della Direttiva Monti
La Direttiva stabilisce sostanzialmente che le limitazioni imposte dai Costruttori nel subordinare l?applicazione della garanzia sul ?Nuovo? sono illegali. In dettaglio:
Il diritto dell?Officina Generica ad acquisire ?Parti di ricambio del Costruttore auto? presso la rete del Costruttore
Il diritto dell?Officina di usare ?Parti Ricambio Originali?, fornite cioè dal costruttore delle parti stesse su specifiche della Casa automobilistica
Il diritto dell?Officina di utilizzare ?Parti di qualità corrispondente (conformi)? fornite quindi da costruttori indipendenti che certificano la conformità delle parti di ricambio in relazione alle specifiche originali ed al livello di qualità prescritto dalla Casa Automobilistica
Il diritto delle Officine di procurarsi tali parti anche da canali commerciali indipendenti e competitivi
Il diritto del consumatore di effettuare interventi di manutenzione ordinaria, anche durante il periodo di garanzia, presso Officine di sua scelta, purché qualificate
Il diritto del Venditore e/o del Consumatore dell?auto di effettuare interventi di riparazione o montaggio di accessori, presso Officine di sua fiducia
E? chiaro che un officina non appartenente alla rete di assistenza del costruttore non può fornire parti e mano d?opera gratuitamente, mentre il Consumatore deve operare nel quadro del D.Lgs.24 e può esercitare il diritto di regresso verso il Venditore in alcuni casi; tuttavia la casa non può più far decadere la garanzia sul veicolo a causa di singoli interventi su parti difettose effettuate da Officine non autorizzate, che rimangono responsabili verso il Consumatore delle parti fornite secondo i termini del D.Lgs.24.
Il diritto delle Officine di accedere alle informazioni tecniche relative a manutenzione, riparazione e servizio (es. istruzioni di smontaggio, strumentazione specifica,formazione tecnica etc) rilasciate dalla Casa Automobilistica, alle stesse condizioni praticate alle Officine ?autorizzate?.
La effettuazione di operazioni relative a richiami formali del Costruttore deve essere svolta nell?ambito della rete di officine Autorizzate.
Quindi il Consumatore può scegliere liberamente il Venditore più conveniente, senza doversi preoccupare della Garanzia di Buon Funzionamento che il Costruttore DEVE riconoscere, indipendentemente dal venditore.
Il Consumatore può rivolgersi dove meglio crede per la manutenzione ordinaria e per la installazione di equipaggiamenti after market, senza che il Costruttore possa far decadere la Garanzia.