No, non mi risulta.
"Ministero dei Trasporti e della Navigazione
DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI
U. di G. MOTORIZZAZIONE
E SICUREZZA DEL TRASPORTO TERRESTRE
Segreteria Tecnica
Roma, 14 dicembre 1999
Prot. n° 1927/FP3
CIRC. U. di G. n° B86
OGGETTO: Destinazione, ai sensi dell’art. 82 del codice della strada, dei veicoli M1. Trasporto di cose.
Pervengono numerosi quesiti al fine di conoscere quali effetti abbia prodotto il recepimento della Direttiva 98/14/CE, operato con D.M. 4 agosto 1998, recante procedure per l’omologazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, in relazione ai contenuti dell’art. 54, comma 1, lett. c), del C.d.S. che classifica gli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e di cose.
In sostanza si chiede di conoscere se, in considerazione del fatto che la citata direttiva, in armonia ai principi comunitari nella materia, classifica due sole categorie di autoveicoli e segnatamente quella M (trasporto persone) e quella N (trasporto cose) e dovendosi ritenere tacitamente abrogato il comma 1, lett. c) dell’art. 54 del C.d.S., per effetto del combinato disposto dagli articoli 1, comma 1, e 229 del C.d.S., sia oggi non più effettuabile il trasporto promiscuo di persone e cose.
Al fine di chiarire i dubbi di cui in pressa si precisa che:
a) la categoria di veicoli per uso promiscuo, estranea alla cultura comunitaria in materia, non ha mai avuto proprie peculiari connotazioni, dovendosi considerare una specie del genere “categoria M1” (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente), da cui non differiva se non per una semplice classificazione amministrativa che, per altro, avveniva a semplice richiesta degli interessati, per i veicoli di categoria M1, nuovi di fabbrica o già immatricolati;
b) il Ministero dei trasporti e della navigazione, cui compete stabilire le caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alle destinazioni o agli usi cui gli stessi possono essere adibiti (combinato disposto dell’art.82, comma 7, del C.d.S. e dell’art. 243 del regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.), a suo tempo ha ritenuto idonei, dal punto di vista tecnico, i veicoli di categoria M1 anche al trasporto di cose. Ed è infatti in funzione di ciò che i veicoli per trasporto promiscuo venivano classificati tali senza necessità di alcun adattamento o allestimento e di conseguenza, come detto, con semplice operazione amministrativa e senza visita e prova (vedi circolare 122/86 del 1° luglio 1986);
c) al fine di utilizzare veicoli di categoria M1 anche per trasporto merci, non ostano norme relative al trasporto di cose in conto proprio (art. 83, comma 2, C.d.S.) o in conto terzi, fatto salvo in quest’ultima ipotesi l’obbligo di iscrizione all’albo.
Tutto ciò premesso si chiarisce che, a seguito del recepimento della Direttiva citata in premessa, gli autoveicoli per trasporto promiscuo di cui all’art.54, comma 1, lett. c), del C.d.S., vengono assorbiti nelle “autovetture” di cui alla lettera a) del medesimo articolo 54, comma 1, e pertanto i trasporti sin’ora effettuati con gli “autoveicoli per trasporto promiscuo” possono ora legittimamente effettuarsi con le “autovetture” con le medesime modalità, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 164 del C.d.S..
IL DIRETTORE DELL’UNITA’ DI GESTIONE
(dott. ing. Tullio D’ULISSE)
Ministero dell’Interno
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Direzione Centrale
per la Polizia Stradale, Ferroviaria, di Frontiera e Postale
Servizio Polizia Stradale – Divisione II"
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Sulle autovetture M1 si possono trasportare anche merci. Tra cui anche il famoso mobile o un elettrodomestico. Non esiste alcuna distinzione legale tra merci e bagagli, anche perchè la spesa del supermercato è comunque merce.
I veicoli uso promiscuo rientrano ora nella categoria M1. Nessun caos.